Art. 10.
(Missioni continuative all'estero).

      1. Il personale militare inviato in missione continuativa all'estero per la frequenza di corsi di lunga durata per un periodo superiore a 240 giorni e fino ad un massimo di due anni, si considera a tutti gli effetti in missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. Ad esso non

 

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si applica l'articolo 7, primo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.